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Gli insulti omofobi di Sarri

Ultimo Aggiornamento: 14/02/2019 10:18
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20/01/2016 10:26
 
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La vicenda accaduta ieri sera, caratterizzata dagli insulti omofobi di Maurizio Sarri a Roberto Mancini, si arricchisce di nuovi particolari. Dopo la denuncia in diretta da parte del tecnico dell'Inter che, visibilmente scosso, si è rifiutato di parlare della pur importante vittoria in trasferta sul campo del Napoli ed il tentativo del tecnico toscano di riportare tutto nell'alveo della normalità delle cose che accadono su un rettangolo di gioco, ecco spuntare un precedente poco edificante che ha coinvolto Sarri. Il 25 marzo 2014, infatti, dopo la partita Varese – Empoli, Sarri si lamentò del metro di giudizio arbitrale con le seguenti parole: “Il calcio è diventato uno sport per froci. Abbiamo subito il doppio dei falli, ma abbiamo avuto più gialli noi. È uno sport di contatto e in Italia si fischia molto di più che in Inghilterra con interpretazione da omosessuali”.





Questa la norma del codice FIGC:


Art. 11
Responsabilità per comportamenti discriminatori
1. Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico.
I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.
3. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e). Qualora alla prima violazione, si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art.18, comma 1, lettere d), f), g), i), m).
In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1 lettere d), e), f), g), i), m) e della perdita della gara.
4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3.
La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all’art. 1 bis, comma 5 o tesserato.
5. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.



Da cui emerge la sanzione "I dirigenti, i tesserati di società (...) che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.



Darei per certa la squalifica di 4 mesi per Sarri, ma nessuna conseguenza per il Napoli.


[Modificato da wholly 20/01/2016 10:27]










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