brughita, 22/06/2011 20.14:
Si ma non funziona mica così eh?
Cmq, senza scomodare questionei di diritto e cose che evidentemente ignorate nella maniera più assoluta, il fatto è che tirate conclusioni e date sentenze così, per l'aria che tira.
Scomodiamole.
Vediamo cosa succede in Italia.
La legge 18 marzo 2008, n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 ha aggiunto al codice penale italiano i seguenti articoli:
«Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio».
«Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). – Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».
In soldoni, il regime generale per danni informatici ai privati prevede una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni, mentre sono previste conseguenze
più gravi qualora gli attacchi siano diretti a servizi gestiti da legati agli enti pubblici (quali negli USA sarebbero CIA e Senato) o contro sistemi informatici di pubblica utilità (magari gestiti da privati dopo concessione, suppongo), e allora si va da una reclusione da uno a quattro anni per tentato danneggiamento, dai tre agli otto anni per il danneggiamento avvenuto. La ratio della norma è palese: si vogliono tutelare di più le istituzione dirette a curare l'interesse pubblico.
Contro i Sistemi informatici "altrui" (cioè di Privati, vedi il caso di Sony) la pena è dagli uno ai cinque anni.
Altri articoli che non ho riportato poi prevedono anche il pagamento di sanzioni pecuniarie.
Quindi, i 20 anni di cui all'inizio aveva parlato Hakke sarebbero più che dimezzati, nella realtà dei fatti.
Ciò non toglie che
-colui che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato [...] distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento"
commette effettivamente un crimine, Brughita.
-Le sanzioni penali previste sono pur sempre molto gravi. Poi saranno i giudici a deciderle, e questo è palese. Ma non puoi negarne il fondamento.
-Cosa più importante,
queste sono le leggi che si applicano in Italia, che la vox populi definisce con cadenza periodica (ogni volta che viene pronunciata una sentenza penale di rilevanza mediatica) il "paese delle banane" per la sua indulgenza. Non ho voglia di andare a cercare notizie su quale sarà il foro competente per questa faccenda, ne' quali leggi verranno applicate...non mi stupirei che fossero più severe.
Poi questa cosa che hai detto...
brughita, 22/06/2011 20.14:
Anche perchè Sony stessa ha come minimo una parte (piccolo o grossa non è dato a noi saperlo) di responsabilità nei danni economici subiti. Se la mia banca mi dice che qualcuno ha rubato i miei risparmi e vengo a sapere che i miei risparmi li teneva su un tavolo davanti all'ingresso aperto, bè come minimo un pò di responsabilità cè l'ha anche lei. Ovviamente non si giustifica il ladro, ladro è e ladro rimane, ma le sue colpe vengono ridimensionate parecchio. Sia a livello morale che soprattutto a livello giuridico.
Ora io sono solo uno studente di legge, non pretendo di avere la competenza di un avvocato (so' che nel forum però ce ne sono, mi piacerebbe che partecipassero alla discussione), ma questa è davvero una gustosa panzana.
Mi vieni infatti a confondere due tipi di responsabilità assolutamente diverse: quella penale del ladro (derivante dal reato di furto) e quella civile (derivante dall'inadempimento di un obbligo di custodia dei beni, che trova la sua fonte nel contratto che firmi con la banca/con Sony) che invece spetta alla banca/Sony.
La presenza di una non riduce l'altra. Sono completamente distinte.
La responsabilità di Sony attribuirebbe solo il diritto a un soggetto danneggiato dal furto a chiedere il risarcimento dei danni, ma non al ladro, che va in galera, ma a Sony. E Sony per rifarsi del danno licenzia i suoi responsabili della sicurezza informatica.
Le colpe del ladro non vengono assolutamente ridimensionate a livello giuridico.
Forse moralmente si, ma questo è un concetto irrilevante per qualsiasi ordinamento giuridico.
[Modificato da Rommelsen 23/06/2011 15:14]
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