Art. 1
Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di
carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale,
sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere
rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva,
con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri
(AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali
anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse,
nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante
per l’ordinamento federale.
Art. 4
Responsabilità delle società
1. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi
delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei
soggetti di cui all’art. 1, comma 5.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse
estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia
partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
Art. 7
Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di
una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che
altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al co
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è
punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1.mma 1 ne sono responsabili.
Art. 9
Associazione finalizzata alla commissione di illeciti
1. Quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di
commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1.
2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono
l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’AIA.
queste sono le ragioni per cui vi hanno tolto lo scudetto pinturi'
l'ordinamento giuridico sportivo applica una forma di tutela proprio nelle occasioni come quella di luciano moggi in cui non si stabilisce il dolo ma la sua presunzione aver tentato di alterare un risultato non significa averlo otttenuto ma il tentativo gia' costituisce reato
e le uniche prove documentali sono state oltre alle testimonianze le intercettazioni che per finta o per verita' hanno evidenziato una anomalia quindi c'e' poco da disquisire o di antijuventinita' quelli so' gli articoli violati e le sanzioni sono state applicate in maniera benevola proprio in considerazione dell accertamento parziale
altrimenti sareste stati puniti anche molto piu' severamente
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"E quanno more er prete,
sonàno le campane,
piangono le puttane
e i loro protettori;
ma quando moro io
non voglio gesù cristi
ma solo gagliardetti
dei Fedayn teppisti" |